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| Il terzo condono edilizio
Il terzo condono edilizio, pur ricollegandosi sotto molteplici aspetti ai primi due, non ne rappresentava una “riapertura”, come risulta evidente dalle innovazioni rispetto all’impianto precedente, tra le quali quella di restringere il campo delle opere sanabili (realizzate entro il 31 marzo 2004) a quelle dotate di “conformità urbanistica” (requisito non richiesto nei condoni precedenti). Per le opere realizzate in aree gravate da vincoli paesaggistici, la sanatoria era limitata ai soli abusi edilizi cosiddetti “minori”, cioè quelli che non comportano aumenti né di volume né di superficie utile rispetto a quanto legittimamente realizzato. L’autorità preposta alla tutela del vincolo era poi legittimata ad applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio in luogo della demolizione o della rimessione in pristino: in poche parole, era possibile sanare la propria posizione con una multa anziché con l’eliminazione dell’abuso.
Lo speciale condono edilizio di Ischia
Per sostenere la ripresa economica dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l’articolo 25 del decreto legge n. 109/2018 (“Definizione delle procedure di condono”), poi convertito con modificazioni nella legge n. 130/2018, abilita i medesimi comuni a definire le istanze di sanatoria edilizia relative agli abusi edilizi realizzati nei soli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, già presentate nel contesto dei tre diversi condoni edilizi. Nella disposizione si precisa che per la definizione delle relative istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge che disciplina il primo condono edilizio e cioè la legge n. 47/85. Il capo IV contiene gli articoli (31, 32 e 33) che disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere ammissibile l’istanza di condono edilizio. È poi riconosciuta ai comuni la facoltà di utilizzare l’istituto della conferenza di servizi per semplificare i procedimenti amministrativi. In pratica, per i soli edifici danneggiati dal sisma, veniva offerta la possibilità di godere dei criteri di condono stabiliti oltre trent’anni prima.
Ora, le motivazioni sottese alla normativa introdotta con quel decreto, che verosimilmente sfuggono ai più, sono invece ben note agli addetti ai lavori, cioè a coloro che lavorano negli uffici tecnici comunali e nelle soprintendenze e che si occupano delle pratiche di condono edilizio. Appare infatti evidente che l’obiettivo del Governo Conte era quello di consentire, in via del tutto straordinaria, il recupero di quei requisiti oggettivi di sanabilità richiesti dal primo condono edilizio e decisamente più permissivi.
Non ci è dato sapere quante delle 27 mila istanze di condono edilizio presentate nei comuni dell’isola di Ischia stiano beneficiando dell’ampliamento dei requisiti di sanabilità. Certo è che l’articolo 25 del “decreto Genova” non può, laconicamente, definirsi soltanto una procedura semplificativa.
fonte https://lavoce.info/archives/99066/ischia-...dilizi-piu-uno/
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