IL FARO DEI SOGNI

Ischia: tre condoni edilizi. Più uno

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view post Posted on 20/11/2023, 10:39     Top   Dislike
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La tragedia di Ischia ha riacceso la polemica sui condoni edilizi. Da sempre contestati dagli ambientalisti, sono ancor più sotto accusa oggi, in tempo di cambiamenti climatici. Cosa prevede la speciale sanatoria per i comuni dell’isola del 2018.

Le responsabilità di una tragedia

All’indomani della tragedia di Casamicciola, e ancora prima di completare l’opera di ritrovamento di tutte le persone disperse, si sono subito accesi i tradizionali dibattiti televisivi finalizzati a individuare le presunte responsabilità politiche, penali e amministrative. Sul banco degli imputati anche le 27 mila pratiche di condono edilizio presentate sull’isola di Ischia e lo speciale condono edilizio che il Governo in carica nel 2018 ha riservato ai soli comuni dell’isola colpiti dal terremoto del 2017 nel contesto del “decreto Genova”. L’ex premier Giuseppe Conte si difende, affermando che “il decreto-legge non contiene un nuovo condono edilizio ma una procedura di semplificazione”.

Tre sono i condoni edilizi introdotti nell’ordinamento: il primo con la legge n. 47/85 (Governo Nicolai-Craxi), il secondo con la legge n. 724/94 (Governo Berlusconi) e il terzo con la legge n. 326/2003 (Governo Berlusconi).

Il primo condono edilizio

Con il primo condono edilizio, il legislatore ha consentito la regolarizzazione di tutti gli abusi edilizi, realizzati entro il 31 ottobre 1983, compresi quelli eseguiti in violazione delle norme urbanistiche e antisismiche. Alla presentazione dell’istanza di sanatoria, gli aventi titolo avevano solo l’onere di allegare le ricevute di pagamento della sanzione parametrata all’entità dell’abuso. Venivano esclusi dalla sanatoria solo gli abusi edilizi realizzati in aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, definiti tali dalla legge o da puntuali provvedimenti amministrativi. Per gli abusi edilizi realizzati in aree gravate da vincoli “relativi”, che cioè non comportavano l’inedificabilità assoluta, era possibile ottenere la regolarizzazione edilizia dopo il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il secondo condono edilizio

Con il secondo condono edilizio, il legislatore poneva dei limiti alla sanabilità degli immobili soltanto in relazione alla consistenza volumetrica. Gli abusi realizzati entro il 31 dicembre 1993, nella fattispecie di nuove costruzioni, erano sanabili se non comportavano un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Per il resto, venivano confermati i requisiti oggettivi già richiesti dal primo condono.

segue Il terzo condono edilizio

 
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view post Posted on 22/11/2023, 09:46     Top   Dislike
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Il terzo condono edilizio

Il terzo condono edilizio, pur ricollegandosi sotto molteplici aspetti ai primi due, non ne rappresentava una “riapertura”, come risulta evidente dalle innovazioni rispetto all’impianto precedente, tra le quali quella di restringere il campo delle opere sanabili (realizzate entro il 31 marzo 2004) a quelle dotate di “conformità urbanistica” (requisito non richiesto nei condoni precedenti). Per le opere realizzate in aree gravate da vincoli paesaggistici, la sanatoria era limitata ai soli abusi edilizi cosiddetti “minori”, cioè quelli che non comportano aumenti né di volume né di superficie utile rispetto a quanto legittimamente realizzato. L’autorità preposta alla tutela del vincolo era poi legittimata ad applicare la fiscalizzazione dell’abuso edilizio in luogo della demolizione o della rimessione in pristino: in poche parole, era possibile sanare la propria posizione con una multa anziché con l’eliminazione dell’abuso.

Lo speciale condono edilizio di Ischia

Per sostenere la ripresa economica dei comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, l’articolo 25 del decreto legge n. 109/2018 (“Definizione delle procedure di condono”), poi convertito con modificazioni nella legge n. 130/2018, abilita i medesimi comuni a definire le istanze di sanatoria edilizia relative agli abusi edilizi realizzati nei soli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, già presentate nel contesto dei tre diversi condoni edilizi. Nella disposizione si precisa che per la definizione delle relative istanze trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge che disciplina il primo condono edilizio e cioè la legge n. 47/85. Il capo IV contiene gli articoli (31, 32 e 33) che disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere ammissibile l’istanza di condono edilizio. È poi riconosciuta ai comuni la facoltà di utilizzare l’istituto della conferenza di servizi per semplificare i procedimenti amministrativi. In pratica, per i soli edifici danneggiati dal sisma, veniva offerta la possibilità di godere dei criteri di condono stabiliti oltre trent’anni prima.

Ora, le motivazioni sottese alla normativa introdotta con quel decreto, che verosimilmente sfuggono ai più, sono invece ben note agli addetti ai lavori, cioè a coloro che lavorano negli uffici tecnici comunali e nelle soprintendenze e che si occupano delle pratiche di condono edilizio. Appare infatti evidente che l’obiettivo del Governo Conte era quello di consentire, in via del tutto straordinaria, il recupero di quei requisiti oggettivi di sanabilità richiesti dal primo condono edilizio e decisamente più permissivi.

Non ci è dato sapere quante delle 27 mila istanze di condono edilizio presentate nei comuni dell’isola di Ischia stiano beneficiando dell’ampliamento dei requisiti di sanabilità. Certo è che l’articolo 25 del “decreto Genova” non può, laconicamente, definirsi soltanto una procedura semplificativa.





fonte https://lavoce.info/archives/99066/ischia-...dilizi-piu-uno/

 
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